IVA INTRACOMUNITARIA
Il D.P.R. 633/72 nell’articolo 7 primo comma, lettera b) definisce i confini del territorio comunitario stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto dai seguenti 25 Stati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
In Italia, in particolare, è stato emanato il D.L. 30.8.1993 n° 331, convertito dalla Legge n° 427 del 29 ottobre 1993.
Ai fini IVA, in via transitoria, vige la regola della tassazione nel Paese di destinazione del bene, in attesa dell’attuazione del regime definitivo mediante l’armonizzazione delle aliquote IVA, in base al quale i contribuenti potranno versare l’imposta direttamente nel proprio Stato, emettendo nei confronti dei propri clienti comunitari fattura con IVA, così come già avviene all’interno dei singoli Stati.