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Veicoli d’epoca e storici

21/03/2014Auto & Motomanager

 

VEICOLI D’EPOCA E STORICI

Agevolazioni:

Bollo: agevolazioni per i veicoli da 30 anni di età;
Bollo: agevolazioni per i veicoli tra i 20 e i 30 anni;
Il passaggio di proprietà.
Le assicurazioni per le auto storiche:
Come omologare un veicolo d’epoca;
Iter della domanda di omologazione ASI Moto;
Certificato delle caratteristiche tecniche;
Certificato d’identità (ex Targa ASI);
Carta FIVA.
Normativa:
Classificazione;
Codice della Strada;
Ritargare un’auto ufficialmente demolita.
Cambiamenti:
Modifiche al Regolamento Tecnico Nazionale Motoveicoli

– Agevolazioni –

Bollo: agevolazioni per i veicoli da 30 anni di età:
Il collegato alla legge finanziaria del 21 novembre 2000 ha sancito l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, viene consideratocome anno di costruzione quello di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
L’esenzione è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Le seguenti categorie di veicoli sono considerate di particolare interesse storico:
i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazioni ad esposizioni o mostre;
i veicoli i quali, pur non appartenendo alle precedenti categorie, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Queste particolari categorie di veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. Tutti i veicoli considerati d’epoca (30 anni dalla data di costruzione) sono comunque assoggettati, in caso di circolazione, ad una tassa forfetaria annua di € 28,40 per gli autoveicoli e di € 11,36 per i motoveicoli (tariffe in vigore nella Regione Veneto).

– Agevolazioni –

Agevolazione sulla tassa di proprietà per i veicoli dai 20 ai 30 anni:
L’art. 63 della legge 342 del 21 novembre 2000 ha demandato all’ASI e all’FMI la predisposizione dell’elenco dei veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni meritevoli di usufruire delle agevolazioni fiscali. I due soggetti, però, ne hanno dato interpretazioni differenti.
Mentre l’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ha, correttamente e prontamente stilato l’elenco relativo ai motocicli, l’ASI dichiara che i veicoli (auto e moto) dai 20 ai 30 anni debbano essere in possesso dell’attestazione da loro rilasciata, indicante il “particolare interesse storico del veicolo”.
Per fare chiarezza il 1° giugno il Ministero delle Finanze ha inviato una nota informativa alle funzioni interessate (Asi, FMI, Aci, Ministero dei Trasporti, ecc.) in cui fissa alcuni criteri, richiedendo nel contempo informazioni supplementari.
Si precisa, in sintesi, che anche per i veicoli di venti anni non può essere imposto alcun obbligo certificativo né tantomeno può essere preteso il restauro (se i veicoli devono circolare sono soggetti a revisione obbligatoria).
In più, anche l’Asi deve compilare una lista di veicoli ultraventennali che ritiene di particolare interesse storico indicandone marca, tipo e anno di costruzione.
Si tratta in pratica di un chiarimento che legittima lo spirito con cui era nato il comma 2 dell’art. 63 della legge 342/2000 in netto contrasto con l’interpretazione dell’ASI che vorrebbe invece imporre l’obbligo di verifica di ogni veicolo; ovvero incombenze e costi aggiuntivi.

Interpretazione ASI
Per ottenere suddetta attestazione è necessario che i veicoli vengano esaminati dalle Commissioni tecniche dell’ASI secondo le procedure in corso, previste dal Regolamento Tecnico.
Tale esame sarà effettuato gratuitamente.
Per i motoveicoli, oltre alle procedure qui indicate, è possibile ottenere i benefici di legge sulla tassa di proprietà anche tramite la Federazione Motociclistica  Italiana (F.M.I.), la quale deve redigere un apposito elenco indicante i motoveicoli che usufruiscono di predetta agevolazione fiscale.
Cosa si deve fare
Chi non è in possesso del Certificato di identità od omologazione Compilare la domanda di Certificato d’identità od omologazione e trasmetterla debitamente visitata dal Commissario tecnico del Club alla Segreteria Generale dell’ASI (la procedura in esame è la stessa eseguita per ottenere il Certificato d’identità). È indispensabile specificare sulla domanda che trattasi di “domanda di attestazione di conformità ai fini fiscali – Art. 63, comma 2, legge 342 del 21 novembre 2000”. Questo per chi utilizzerà l’attuale modulistica disponibile presso i Club. In seguito saranno distribuiti nuovi moduli recanti le due diciture, in modo che gli interessati possano, a seconda delle necessità, barrare le relative caselle.
Chi è in possesso del Certificato di identità od omologazione Presentare domanda sul modello semplificato: le Commissioni competenti effettueranno l’esame della documentazione cartacea, presente nell’archivio dell’ ASI, per l’individuazione dei veicoli. Ai veicoli in possesso dei requisiti sarà rilasciato apposito attestato, e i dati dei veicoli da esentare saranno trasmessi dalla Segreteria al Ministero delle Finanze, su supporto informatico, secondo le attuali procedure

– Agevolazioni –

Il passaggio di proprietà
La legge 21 novembre 2000 n. 342, articolo 63, ha sostanzialmente modificato il pagamento delle imposte in relazione al passaggio di proprietà di veicoli storici suddividendo in due categorie i veicoli che pos sono usufruire di tale agevolazione.
Queste due categorie sono:
1. veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale costruiti da almeno 30 anni;
2. autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da alme no 20 anni.
Per quanto concerne la categoria di cui al punto 1, la legge, oltre al requisito della costruzione da almeno 30 anni (e per anno si intende quello solare – ad esempio oggi ha compiuto 30 anni il veicolo immatricolato nel 1970) prevede che dovrà essere predisposto, rispettivamente dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) per gli autoveicoli, e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per i motoveicoli, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. Salvo prova contraria, detti veicoli si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
Per quanto riguarda la categoria dei veicoli di cui al punto 2 i requisiti che li caratterizzano sono il diverso periodo di tempo dalla costruzione – 20 anni (ad esempio oggi hanno compiuto 20 anni i veicoli immatricolati nel 1980) – e il fatto che deve trattarsi di veicoli di interesse storico e collezionistico. Tali sono da considerare:
1. i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionisitco in ragione del loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
La legge specifica, altresì, che detti veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI e che tale determinazione sarà aggiornata annualmente. Ai fini del calcolo dei 20 anni si fa sempre riferimento all’anno solare da rilevare dalla Carta di circolazione, oppure dalla determinazione ASI e FMI che sarà posta a disposizione del PRA. Per le citate categorie di veicoli di cui ai numeri 1 e 2 l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) sarà ad importo fisso, pari a € 51,65 per gli autoveicoli e € 25,82 per i motoveicoli

– Come omologare un veicolo d’epoca –

Iter della domanda di omologazione ASI Moto
Riportiamo di seguito la scaletta delle fasi necessarie per l’omologazione ASI di un motoveicolo:
1. IL SOCIO PROPRIETARIO DEL MOTOVEICOLO FA DOMANDA DI ESAME DEL VEICOLO
Il motoveicolo deve essere stato costruito da almeno 20 anni – anno solare compiuto.
2. ESAME DEL MOTOVEICOLO DA PARTE DEL TECNICO MOTO DI CLUB
Oppure della C.T.N.M (Commissione Tecnica Nazionale Moto) in caso di pre-visita in sede.
3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
Da parte del socio e preparazione della documentazione da allegare.
4. STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA
Da parte del tecnico moto di club.
5. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL CLUB
Inoltro della domanda e della relativa ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla segreteria ASI.
6. COMPITI DELLA SEGRETERIA GENERALE ASI DI TORINO
Controllo della pratica e delle generalità del socio, registrazione e spedizione alla segreteria della Commissione Tecnica Nazionale Moto.
7. COMPITI DELLA SEGRETERIA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE MOTO
Smistamento delle domande di omologazione ai commissari nazionali, in base alla tipolog ia del motoveicolo (con almeno due pareri per pratica).
8. SEDUTA Dl OMOLOGAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE MOTO
Esame collegiale (periodico, almeno 7 volte l’anno) di tutte le pratiche, identificazione, datazione, valutazione del merito da assegnare ai motoveicoli
omologabili, delle note da segnalare sui certificati e indicazione, per le pratiche sospese, delle parti non conformi.
9. SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE MOTO
a) Per motoveicoli non omologati: redazione delle lettere “parti non conformi” (le lettere sono indirizzate alla segreteria del Club all’attenzione del
commissario tecnico moto che ne darà spiegazioni al socio proprietario del motoveicolo).
b) Se omologati: numerazione delle pratiche omologate e stesura dell’elenco targhe da preparare.
Stesura (ove richiesto) dei certificati caratteristiche tecniche.
10. COMPITI DELLA SEGRETERIA GENERALE ASI DI TORINO
a) Registrazione dei documenti e inserimento in archivio dati.
b) Preparazione targhe d’omologazione.
c) Stampa certificati d’omologazione.
d) Spedizione dei documenti alla segreteria del club federato.
11. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL CLUB FEDERATO
Consegna del certificato d’omologazione al socio che ne ha fatto richiesta.
Certificato delle caratteristiche tecniche
Il certificato delle caratteristiche tecniche è un documento indispensabile nel caso in cui si voglia reimmatricolare una vettura radiata volontariamente dal PRA oppure se si vuole immatricolare in Italia un veicolo d’epoca proveniente dall’estero.
Il documento viene rilasciato dall’ASI e per poterlo ottenere il proprietario del veicolo deve essere necessariamente iscritto ad un club federato ASI; non occorre invece che il veicolo sia funzionante: l’importante è che esista fisicamente.
Nel caso si possegga una motocicletta, il suddetto certificato verrà rilasciato dalla Federazione Italiana Motociclisti (FMI).
Certificato d’identità (ex targa ASI) Il certificato d’identità è un particolare documento che viene rilasciato dall’ASI solo a veicoli per i quali siano trascorsi più di 20 anni dalla data della loro costruzione, il cui proprietario deve essere iscritto, ad un club federato ASI. Il certificato d’identità, accompagnato da una targa da apporre sulla vettura, è l’unico documento che dà il diritto di partecipare alle manifestazioni e raduni fissati dal calendario ASI, oltre ad essere un’attestazione dell’integra originalità della vettura in tutte le sue componenti. La vettura, infatti, deve essere perfetta o quasi, conservata o restaurata in modo appropriato; non deve, cioè, aver subito modifiche radicali tali da alterarne l’originalità. Ben accetti, invece, sono gli accessori propri dell’epoca. La pratica di compilazione, molto laboriosa e complicata, prevede
che su uno speciale libretto vengano segnati ogni minimo particolare relativo al veicolo, come i campioni dei tessuti dei sedili, i materiali degli interni, la vernice, diverse fotografie ed un’accurata relazione del Commissario Tecnico del club. Dopo l’invio della pratica all’ASI di Torino, alcuni commissari tecnici vengono inviati ad esaminare la vettura in tutti i suoi dettagli. Se il giudizio steso dai commissari dopo la visita risulta positivo, vengono consegnati al proprietario il Certificato e la Targa; in caso contrario la richiesta viene respinta.
Una volta ottenuto il Certificato, il proprietario deve iscriversi annualmente ad un club federato ASI e, in caso di vendita della vettura, deve comunicare allo stesso il nome del nuovo proprietario, il quale, a sua volta, dovrà iscriversi ad un club federato.
Nel caso in cui l’iscrizione non avvenisse, Targa e Certificato verrebbero ritirati.
Carta FIVA
È un ulteriore documento che occorre per partecipare ai raduni internazionali stilati sulla base del calendario FIVA (dal francese Federation International des Vehicules Anciens). Viene rilasciato dall’ASI alle vetture già in possesso del Certificato d’Identità e non richiede particolari trafile burocratiche.

– Normativa –

Classificazione
La definizione di “auto d’epoca” è a volte usata in modo improprio, eppure esiste una classificazione piuttosto precisa di auto d’epoca o di interesse storico e collezionistico che è universalmente accettata ed alla quale conviene rifarsi per trovare una giusta collocazione allo stesso.
In base alla data di costruzione o delle particolari caratteristiche tecniche, le auto vengono classificate in maniera precisa ed inequivocabile. Per legge, salvo diversificazioni particola ri, la data di costruzione è quella della prima immatricolazione del veicolo, sia essa avvenuta in Italia od in altro stato. Pertanto la tabella che riportiamo di seguito potrà servire per determinare con certezza la classificazione del veicolo:
Antique (veicoli costruiti prima del 1904);
Veteran (veicoli costruiti dal 1905 fino al 1918);
Vintage (veicoli costruiti dal 1919 fino al 1930);
Post Vintage (veicoli costruiti dal 1931 fino al 1945);
Classic (veicoli costruiti dal 1946 fino al 1971);
Post Classic (veicoli di particolare interesse tecnico o storico costruite fino a vent’anni prima dell’anno in corso);
Instant Classic (veicoli recenti o addirittura recentissimi che per le particolari caratteristiche vengono considerati pezzi da collezione).

Art. 60 Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della MCTC.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della MCTC,per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l’iscrizione nei registri previsti dall’articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al PRA alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del PRA, secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della MCTC.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono cir colare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 62,59 a € 250,38 se si tratta di autoveicoli, o da € 31,30 a € 125,19 se si tratta di motoveicoli.

– Normativa –

Ritargare un’auto ufficialmente demolita
Recandosi presso un demolitore, è probabile notare, nella miriade di auto accatastate, un modello di vettura molto vecchio e dal quale si è particolarmente attratti. Nel caso ciò avvenga, non è impossibile, se si è veramente interessati, rimettere in circolazione quell’auto, ormai radiata dal PRA per volontà dell’ultimo proprietario.
Le condizioni necessarie perché ciò avvenga, sono :
l’inclusione del modello nel gruppo di modelli iscrivibili all’ASI o a uno de tre registri storici di autoveicoli a esso equiparati;
la perfetta efficienza;
l’assenza di un contributo statale per la rottamazione erogato relativamente a quella vettura.
Per le vetture, poi, per le quali si è già a conoscenza del vecchio numero di targa (o uno di quelli precedenti nel caso di cambio di provincia) la procedura è relativamente semplice.
Infatti:
ottenuto dal PRA l’estratto cronologico, è necessario portare l’auto al collaudo;
con il documento rilasciato in questa sede, un’autocertificazione relativa alla proprietà del veicolo e una fotocopia di un documento d’identità di chi ha sottoscritto l’autocertificazione, ci si deve recare all’ufficio provinciale della MCTC, dove, dopo il previsto collaudo, vengono emessi la nuova targa e la nuova carta di circolazione dell’auto;
con la copia autentica della carta di circolazione ci si deve recare, entro 60 giorni, ad iscrivere l’auto al PRA, presso il quale si compila il modulo NP2/A .
Le limitazioni per rimettere in circolazione veicoli costruiti da tempo non sono così restrittive: c’è una circolare della Direzione Generale della MCTC (la numero 170/86 del 15 settembre 1986) che considera immatricolabil i i veicoli “muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada, con i temperamenti previsti
dall’art. 146 (del vecchio Codice) per i veicoli di precedente costruzione”; trattasi, in pratica, di tutti quei veicoli di int eresse ” storico o collezionistico”,
che non sono, però, da confondere con i “veicoli d’epoca” ( non adeguati all’attuale Codice perché privi, ad esempio di freni anteriori).
Per questi veicoli, l’unica possibilità di circolare è rappresentata dai raduni, organizzati su determinate strade e a velocità ridotte (art. 60 del Nuovo Codice della Strada, comma 3, punto a). Va quindi smentita la voce, sempre più diffusa, secondo cui non sono ammissibili alla circolazione le vetture prive di catalizzatore o di attacchi per le cinture di sicurezza; a ribadirlo è il punto 2.2 della circolare citata:

“I veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal PRA o del la loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l’integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all’articolo 146”.
Lo stesso vale per tutti i veicoli appartenenti alle forze dell’ordine o militari, ferme rimanendo, però, le limitazioni riguardanti i veicoli oltre gli 80 quintali di peso totale a terra. Maggiori problemi si incontrano invece quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota. Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce che:
“I veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal PRA o della loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l’integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all’articolo 146”. Lo stesso vale per tutti i veicoli appartenenti alle forze dell’ordine o militari, ferme rimanendo, però, le limitazioni riguardanti i veicoli oltre gli 80 quintali di peso totale a terra. Maggiori problemi si incontrano invece quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota. Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce che:

“Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d’origine potrà assumersi l’atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall’ente (ASI, ecc.) cui il veicolo risulta iscritto”.
Occorre, quindi, presentare una denuncia di ritrovamento del veicolo al Comune nel cui territorio lo stesso è stato trovato e attendere un anno, periodo durante il quale, se il proprietario non dichiara che quel veicolo gli appartiene (dimostrando relativa documentazione di proprietà), il veicolo sarà aggiudicato a chi l’ha reperito.
Invece :
se il veicolo è stato trovato presso un demolitore, come documentazione d’origine vale la fattura d’acquisto emessa dal venditore;
se il veicolo appartiene a un privato, che lo detiene da tempo senza targhe e documenti, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte
dell’acquirente.

– Agevolazioni –

Modifiche al Regolamento Tecnico Nazionale Motoveicoli
Con lo scopo di uniformare la terminologia delle certificazioni rilasciate dalle Commissioni tecniche ASI, il regolamento tecnico nazionale motoveicoli ha subito lcuni modifiche. Ecco le novità principali:

Certificato d’identità
Sostituisce il precedente “certificato di omologazione”. Rimangono invariate la prassi ed i requisiti necessari per ottenerlo, nonché la numerazione progressiva e
la targa d’ottone.

Classificazione
Le precedenti classi di merito vengono sostituite con l’assegnazione dei rispettivi “tipi” e “gruppi” di appartenenza, come dettato dal regolamento tecnico FIVA.
Certificato delle caratteristiche tecniche
Viene rilasciato, sempre previo esame della pratica, anche se non viene richiesto insieme alla domanda di certificato d’identità.
Permesso di partecipazione
Sostituisce la precedente “dichiarazione di omologazione in corso” a cura del commissario tecnico del club, necessaria per quei motoveicoli già esaminati ed in ttesa della targa ASI, per poter così essere ammesse alle manifestazioni del Calendario ASI. Anche se il testo integrale del Regolamento e la nuova modulisticasono in fase di preparazione, si è ritenuto opportuno anticipare quanto stabilito dall’ASI.

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